1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, le associazioni e i circoli enogastronomici riconosciuti ai sensi della presente legge svolgono, autonomamente o in collaborazione con enti pubblici e con soggetti privati, prevalentemente i seguenti compiti:
a) conservazione, promozione e valorizzazione dei prodotti del patrimonio enogastronomico del territorio su cui insistono ed operano, proteggendo e garantendo i prodotti tipici dell'area geografica di riferimento nonché la loro genuinità, per una piena tutela del consumatore realizzata anche grazie a una stretta integrazione fra territorio e prodotti destinati al consumo;
b) promozione e organizzazione di ogni iniziativa idonea a conservare e a valorizzare le culture locali presenti sul territorio, in vista di un equilibrato sviluppo del turismo enogastronomico e, comunque, per il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni locali;
c) promozione e organizzazione di fiere e di corsi di formazione professionale, finalizzati all'assistenza tecnica nonché all'informazione scientifica e commerciale, in quanto attività idonee a diffondere la cultura alimentare ed enogastronomia;
d) attuazione di ogni altra iniziativa idonea a incidere sulla programmazione e sulla gestione delle politiche nazionali, regionali e locali nel settore enogastronomico,